CODICE PENALE - Gli articoli che più interessano la tutela degli animali
IMPORTANTEIl maltrattamento degli animali è un REATO, previsto e punito dgli artt. 544 ter e 727 del c.p. e non si tratta più solo di un "delitto contro il patrimonio" (cioè il bene protetto è la proprietà privata dell'animale da parte di un proprietario), come è previsto dall'art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). La differenza è stata chiarita dalla Cassazione (sentenza n. 24734/2010), che sancisce come il delitto di cui all'art. 544 ter c.p., tutela ora il sentimento per gli animali: con l'art. 638 l'animale era tutelato quale "proprietà" di un terzo soggetto, che risultava essere la parte offesa; ma con l'art. 544 ter, è riconosciuta una condotta lesiva nei confronti dell'animale stesso.
Forniamo anche il riferimento ad articoli relativi a DANNI O DISTURBI CAGIONATI DA ANIMALI (sempre meglio conoscere anche questi).
Forniamo anche il riferimento ad articoli relativi a DANNI O DISTURBI CAGIONATI DA ANIMALI (sempre meglio conoscere anche questi).
Art. 500
Diffusione di malattia degli animali
Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da euro 103 a euro 2.065.
Diffusione di malattia degli animali
Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da euro 103 a euro 2.065.
Con la Legge 189/2004, dopo il titolo IX del libro II del Codice Penale è inserito quanto segue fino all'art. 544 sexies. In aggiunta, alcune modifiche sono state attuate (vedi parti modificate messe in parentesi e le nuove sottolineate) dalla L. 201/2010 di "Ratifica Convenzione europea protezione animali da compagnia".
TITOLO IX-BIS-DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis. (Uccisione di animali)
1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da (tre mesi a diciotto mesi) quattro mesi a due anni.
TITOLO IX-BIS-DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis. (Uccisione di animali)
1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da (tre mesi a diciotto mesi) quattro mesi a due anni.
Art. 544-ter. (Maltrattamento di animali)
1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da (tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro) tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da (tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro) tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quater. (Spettacoli o manifestazioni vietati)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quinquies.(Divieto di combattimenti tra animali)
1. Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
2. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
3. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
1. Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
2. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
3. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544-sexies. (Confisca e pene accessorie)
1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.
1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.
DANNI O DISTURBI CAUSATI DA ANIMALI
Art. 638 UCCISIONE O DANNEGGIAMENTO DI ANIMALI ALTRUI
1. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.
2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
3. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.
Art. 659 DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE
1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.
2. Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.
1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.
2. Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.
Art. 672 OMESSA CUSTODIA E MALGOVERNO DI ANIMALI
Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da lire euro 25 a euro 258. (1)
Alla stessa pena soggiace:
1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.
NOTA
(1) Secondo l’art. 83 del D.P.R. 320/1954, "Regolamento di polizia veterinaria": nelle vie e in qualunque altro luogo aperto al pubblico, i cani quando non siano condotti a guinzaglio, debbono portare la museruola che corrisponda ai requisiti prescritti dai regolamenti locali di igiene (eccetto quanto di norma disposto per cani da guardia, da pastore, da caccia, per persone non vedenti). Si ritiene vagante un cane trovato libero sulla pubblica strada anche se a 1 solo m. dall'abitazione del proprietario (Cass. 14 novembre 1961)
Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da lire euro 25 a euro 258. (1)
Alla stessa pena soggiace:
1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.
NOTA
(1) Secondo l’art. 83 del D.P.R. 320/1954, "Regolamento di polizia veterinaria": nelle vie e in qualunque altro luogo aperto al pubblico, i cani quando non siano condotti a guinzaglio, debbono portare la museruola che corrisponda ai requisiti prescritti dai regolamenti locali di igiene (eccetto quanto di norma disposto per cani da guardia, da pastore, da caccia, per persone non vedenti). Si ritiene vagante un cane trovato libero sulla pubblica strada anche se a 1 solo m. dall'abitazione del proprietario (Cass. 14 novembre 1961)
Art. 727 MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
Con la Legge 189/2004, è sostituito dal seguente:
Con la Legge 189/2004, è sostituito dal seguente:
- Art. 727 (Abbandono di animali)
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. - Devono considerarsi quindi vietati gli spettacoli o intrattenimenti che facciano apologia di reato, o che offendono o mettono in pericolo altri interessi pubblici tutelati dalle norme penali: corse con pungolo acuminato, combattimenti di animali, corride, lancio di anatre in acqua, uso di animali vivi per alberi della cuccagna, o come bersaglio fisso e ogni altro spettacolo o intrattenimento che comporti strazio o sevizie di animali, a norma dell'art.727.
DIFFERENZE TRA L'ART. 727 E L'ART. 638?
Art. 638
- Prevede l'uccisione o il danneggiamento degli animali altrui, quindi considera l'uccisione o il ferimento dell'animale come reati contro il patrimonio.
- Non si tratta di un reato perseguibile d'ufficio (1): il proprietario dell'animale ucciso o danneggiato, entro 3 mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza del fatto, DEVE chiedere al giudice pretore di perseguire la persona o le persone colpevoli del reato. Non servono indagini per stabilire se l'animale è stato maltrattato, o se ha sofferto: basta accertare la sua morte o il suo danneggiamento fisico. Quindi senza denuncia (o se la denuncia è ritirata) non succede nulla e il giudice non può proseguire la sua azione penale.
- La pena può consistere nella reclusione, oppure in una multa e non prevede oblazione (2).
- Il responsabile dei reati descritti dall'Art. 638 potrebbe essere condannato ma, visto il valore ridotto delle sanzioni previste, tale condanna può non risultare nel casellario giudiziario (3).
Art.727
- Descrive un reato di maggiore gravità e risulta quindi perseguibile d'ufficio.
- Anche qui è possibile punire i colpevoli con detenzione o con semplice contravvenzione, ma sono previste sanzioni pecuniarie più pesanti dell'art. 638 e quindi: chi fosse condannato per il maltrattamento, avrà anche tale condanna annotata nel casellario. (3)
NOTE
(1) Reato perseguibile d'ufficio: per procedere contro tale reato non occorre una denuncia da parte di qualcuno perché la Polizia Giudiziaria e il Pubblico Ministero, ricevuta la notizia del reato (poiché parliamo di reati di una certa gravità), procedono autonomamente (appunto, "d'ufficio") contro di esso fino alla condanna - o all'assoluzione.
(2) L' oblazione è una causa di estinzione del reato: consiste nel pagamento volontario di una somma di denaro quando si tratti di contravvenzione punita con l'arresto o con l'ammenda. Il pagamento di questa somma estingue il reato e non prevede iscrizione nel certificato del casellario giudiziale dell'Indagato/Imputato.
L'oblazione é inaccettabile quando il colpevole persegua nel compiere il reato per cui era già stato condannato, oppure quando perdurino conseguenze dannose o pericolose del reato: in questo caso il Giudice potrà rigettare l'istanza d'oblazione in considerazione della gravità del reato in questione.
(3) In Italia per legge è possibile non inscrivere nel casellario giudiziale una persona condannata penalmente, se la condanna da essa subìta non superi i 1.000 euro, oppure se la pena detentiva non superi i 2 anni.
(1) Reato perseguibile d'ufficio: per procedere contro tale reato non occorre una denuncia da parte di qualcuno perché la Polizia Giudiziaria e il Pubblico Ministero, ricevuta la notizia del reato (poiché parliamo di reati di una certa gravità), procedono autonomamente (appunto, "d'ufficio") contro di esso fino alla condanna - o all'assoluzione.
(2) L' oblazione è una causa di estinzione del reato: consiste nel pagamento volontario di una somma di denaro quando si tratti di contravvenzione punita con l'arresto o con l'ammenda. Il pagamento di questa somma estingue il reato e non prevede iscrizione nel certificato del casellario giudiziale dell'Indagato/Imputato.
L'oblazione é inaccettabile quando il colpevole persegua nel compiere il reato per cui era già stato condannato, oppure quando perdurino conseguenze dannose o pericolose del reato: in questo caso il Giudice potrà rigettare l'istanza d'oblazione in considerazione della gravità del reato in questione.
(3) In Italia per legge è possibile non inscrivere nel casellario giudiziale una persona condannata penalmente, se la condanna da essa subìta non superi i 1.000 euro, oppure se la pena detentiva non superi i 2 anni.
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