1°. E’ costituita in Borgosatollo (Brescia)
l’Associazione di Volontari denominata “A-mici di Romeo” con sede in Via Santissima, 20.
2°. Essa è aperta a tutti, indipendente e
libera, in conformità all’art. 18 della Costituzione Italiana ed alla Legge n.
266/1991 sulle Organizzazioni di Volontariato.
3°. E’ a tempo indeterminato e non ha scopo di
lucro.
ART. 2
Scopi, finalità, modalità delle prestazioni
1°. L’Associazione opera in ambito di
volontariato, inteso come espressione di solidarietà e partecipazione a favore
di soggetti terzi, prefiggendosi i seguenti scopi e finalità:
1. promuovere attività di cura e protezione dei
gatti randagi-abbandonati, al fine di instaurare un rapporto rispettoso ed
equilibrato tra uomo ed animale, in
un’ottica di salvaguardia della salute pubblica ed ambientale;
2. accoglierli preservandone i diritti e la
salute, con l’obiettivo di darne in adozione il maggior numero possibile a
persone o famiglie che si rivelino idonee ed interessate;
3. far conoscere le leggi che li tutelano e che
sanzionano i maltrattamenti ai loro danni;
4. contrastare in tutti i modi l’abitudine
all’abbandono, quasi sempre pianificato in prossimità di colonie;
5. favorire la pratica della sterilizzazione,
così che non si trovino cucciolate affogate nei fossi o altrimenti eliminate;
6. creare una rete di collaborazione e reciproco
appoggio tra i referenti delle colonie ed altri operatori sul campo;
7. diffondere la cultura del rispetto dei felini
attraverso una paziente opera di sensibilizzazione della popolazione locale,
onde stimolarne la crescita in coscienza civile nei confronti degli animali e
dell’ambiente;
8. esportare il progetto e l’esperienza
gradualmente acquisita agli altri paesi del distretto di Brescia Est lungo
l’asse Borgosatollo-Castenedolo-Rezzato-Botticino, in modo da tessere una
ragnatela di rapporti lungimiranti e informazioni fruttuose per tutti.
2°. In particolare, per la realizzazione degli
scopi prefissi e nell’intento di agire a beneficio della comunità,
l’Associazione, in maniera autonoma o in collaborazione con altre
organizzazioni, enti pubblici o soggetti privati, si propone di svolgere le
seguenti attività di:
1. gestione delle colonie feline esistenti sul
territorio, cercando il coinvolgimento di tutte le persone di buona volontà,
sentimenti di rispetto e concreto
impegno a favore dei gatti randagi-abbandonati fornendo loro cibo, rifugio ed
assistenza veterinaria;
2. adozione presso persone o famiglie che
risultino affidabili, svolgendo la necessaria opera di indagine e di controllo;
3. supporto alla salute collettiva garantendo ai
felini periodiche visite veterinarie e, nel lungo tempo, tutta l’assistenza
medica possibile fino alle fasi terminali della vita e alla loro morte
naturale;
4. promozione della conoscenza degli animali e della loro utilità per l’equilibrio ambientale
e per l’uomo, attraverso incontri con i giovani e le
scolaresche del territorio comunale;
5. sensibilizzazione dei cittadini alla
problematica della loro tutela e rispetto;
6. intervento nel salvataggio di animali in
pericolo o maltrattati;
7. denuncia di chi ne provoca la morte tramite le
diffuse pratiche dell’avvelenamento o dell’annegamento previo cattura con
gabbie-trappola illegalmente impiegate, o tramite qualsivoglia altra modalità;
8. diffusione della conoscenza ed osservanza
delle Leggi nazionali e regionali, nonchè dei Regolamenti anche comunali sulla
protezione degli animali;
9. sollecitazione e responsabilizzazione dell’Amministrazione
Comunale, ATS ed altre istituzioni competenti e coinvolte in ciò dalla
normativa, affinchè contribuiscano con sinergia d’intenti e mutua
collaborazione alla soluzione dei problemi ed al soddisfacimento delle necessità.
3°. Le attività di cui sopra, ed altre non
specificate ma utili alla realizzazione degli scopi associativi, sono svolte tramite prestazioni personali, volontarie e
gratuite fornite dai propri aderenti.
4°. Il loro lavoro non può essere retribuito in
alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Possono essere rimborsate dall’Associazione
solo le spese effettivamente sostenute per l’opera prestata, previa
documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dai suoi organi
statutari. Ogni forma di rapporto economico o lavorativo con l’Associazione è
incompatibile con la qualità di socio.
ART. 3 Risorse
economiche , Patrimonio sociale , Fondo comune
1°. L’Associazione trae le risorse economiche
per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
1. contributi degli aderenti;
2. contributi di soggetti privati;
3. contributi dello Stato o di istituzioni
pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
4. donazioni e lasciti testamentari.
2°. Il
Patrimonio sociale è costituito dal Fondo comune e dai beni mobili ed immobili
acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione.
3°. Il
Fondo comune, costituito da avanzi di gestione, utili e riserve non è
divisibile tra i soci. Su decisione
dell’Assemblea può essere assegnato, durante la vita dell’Associazione o
all’atto del suo scioglimento e unicamente tramite ripartizione proporzionale
al numero accertato di gatti costituenti
colonie ovvero gruppi, ai soci che se ne occupano in qualità di
referenti. E’ fatto divieto di distribuirlo ad altri, anche in modo indiretto,
salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge. L’Associazione ha
l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività
statutariamente previste.
4°. L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31
dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, su
proposta del Tesoriere, redige il bilancio consuntivo annuale e l’eventuale
preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci che deve
avvenire entro 4 mesi dalla sua chiusura.
ART. 4
Membri dell’Associazione
1°. Sono
membri dell’Associazione i soci fondatori e quelli che vi abbiano aderito in
seguito.
2°. Il
numero degli aderenti è illimitato.
ART. 5
Criteri di ammissione, recesso, decadimento , esclusione dei soci
1°. Diventano soci dell’Associazione tutti
coloro che ne condividano gli scopi e le
finalità previa ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo su presentazione
di semplice domanda, in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente
Statuto e ad osservare gli eventuali Regolamenti e le delibere adottate dagli
organi associativi.
2°. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione
dei nuovi aderenti nel Libro dei soci, dopo che gli stessi hanno versato la
quota associativa annuale.
3°. Sull’eventuale motivato rigetto di domande
si pronuncia anche l’Assemblea.
4°. La qualità di socio si perde per:
1. recesso;
2. decadenza, da mancato versamento della quota
associativa annuale;
3. esclusione;
4. incompatibilità, dovuta all’instaurarsi di un
rapporto di lavoro o patrimoniale tra lo stesso e l’Associazione;
5. decesso.
5°. Il recesso va comunicato per iscritto ed ha
effetto a partire dalla annotazione nel Libro dei soci.
6°. Il mancato pagamento della quota associativa
comporta l’automatica decadenza del socio senza alcun’altra formalità.
7°. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea, su
proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:
1. non
ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti e delle delibere degli organi
dell’Associazione;
2. svolga
o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi associativi;
3. in
qualunque modo arrechi o possa recar danno, anche morale, all’Associazione.
8°. In ogni caso, prima di procedere
all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che
gli vengono mossi, consentendogli ampia facoltà di replica. L’esclusione
diventa operativa dalla data di annotazione nel Libro dei soci.
9°. Il socio receduto, decaduto o escluso non
ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
ART. 6
Doveri e diritti degli associati
1°. I
soci sono obbligati a:
1. osservare lo Statuto, i Regolamenti e le
deliberazioni adottate dagli organi associativi;
2. mantenere
sempre un comportamento dignitoso e corretto nei confronti dell’Associazione;
3. versare
la quota associativa annuale;
4. prestare
la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale,spontaneo e
gratuito.
2°. I soci hanno diritto a:
1. partecipare
a tutte le attività promosse dall’Associazione;
2. intervenire nell’Assemblea con diritto di
voto attivo e passivo;
3. accedere alle cariche associative;
4. prendere
visione di tutti gli atti deliberativi e della documentazione relativa alla
gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.
ART. 7
Organi dell’Associazione
1°. L’Assemblea dei soci
2°. Il Consiglio Direttivo
3°. Il Presidente
4°. Il Collegio dei Revisori dei conti
(facoltativo)
ART.
8 L’Assemblea dei soci
1°. E’ composta da tutti i soci e può essere
ordinaria o straordinaria. Ogni associato può farsi rappresentare da un altro
socio tramite delega scritta. Non si può avere più di una delega. Possono
partecipare all’Assemblea, salvo opposizione della maggioranza, anche non soci,
ma solo in veste di uditori e senza diritto di voto.
2°. L’Assemblea ordinaria indirizza e dirige
tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
1. approva il bilancio consuntivo annuale e
l’eventuale preventivo;
2. elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
3. designa eventualmente i membri del Collegio
dei Revisori;
4. approva i Regolamenti interni redatti dal
Consiglio;
5. decide l’esclusione dei soci
dall’Associazione;
6. si esprime con proprio parere sul rigetto di domande
d’ammissione di nuovi associati.
7. delibera su quanto viene ad essa demandato a
norma di Legge e di Statuto o proposto dal Consiglio.
3°. E’ convocata dal Presidente del Consiglio
Direttivo almeno una volta all’anno entro i 4 mesi successivi alla chiusura
dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo. Inoltre, si
riunisce quante volte il Consiglio lo ritenga necessario o ne sia fatta
richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, dall’eventuale
Collegio dei Revisori o da almeno un terzo degli associati. La convocazione è
fatta dal Presidente entro 10 giorni dalla data della richiesta.
4°. L’Assemblea straordinaria delibera sullo
scioglimento dell’Associazione e sulle modifiche dello Statuto, secondo la forma esplicitata rispettivamente
nei successivi art. 14 e 16.
5°. In ogni caso è presieduta dal Presidente
del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice o, in assenza di entrambi, dal
membro anziano presente. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso
esposto nella sede sociale almeno 10 giorni prima dell’adunanza e contenente
l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e dell’eventuale
seconda convocazione. In difetto di convocazione, saranno egualmente valide le
adunanze a cui partecipano tutti i soci di persona o per delega. E’ ammesso
anche l’avviso telematico con le stesse modalità.
6°. La seduta è validamente costituita in
prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno
dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.
7°. Le delibere assembleari sono approvate
dalla maggioranza degli intervenuti, eccetto quelle riguardanti lo scioglimento
dell’Associazione e le modifiche dello Statuto di cui al precedente comma 4°.
In caso di parità tra favorevoli e contrari, prevale il voto del Presidente.
8°. Il Segretario è nominato dal Presidente e
congiuntamente sottoscrivono il verbale della seduta, numerato progressivamente e conservato nel
Registro dei verbali.
ART. 9
Il Consiglio Direttivo
1°. E’ formato da 3 a 5 membri eletti
dall’Assemblea tra tutti i soci. Essi rimangono in carica 3 anni e sono
rieleggibili.
2°. Nel caso di decadenza di uno dei membri,
per dimissioni o altro, il Consiglio provvede alla sua sostituzione nominando
il primo dei non eletti. Diversamente, è l’Assemblea ad eleggere il sostituto.
Nel caso in cui decadesse la maggioranza dei membri, il più anziano tra i
rimasti convoca entro 10 giorni l’Assemblea per procedere all’elezione di un
nuovo organo.
3°. Il Consiglio elegge al suo interno Il Presidente
ed il suo Vice.
4°. L’organo è investito dei più ampi poteri
per la gestione dell’Associazione, in particolare:
1. cura
l’esecuzione delle delibere proprie e di quelle assembleari;
2. predispone il bilancio consuntivo annuale e
l’eventuale preventivo;
3. delibera sull’ammissione o rigetto delle
domande di nuove adesioni, sentito il parere dell’Assemblea;
4. redige gli eventuali Regolamenti interni;
5. stipula i contratti inerenti l’attività sociale;
6. nomina i responsabili delle commissioni in
cui può articolarsi la vita associativa;
7. compie tutti gli atti e le operazioni
necessarie alla corretta amministrazione che non spettino all’Assemblea, ivi
compresa la determinazione della quota associativa annuale.
5°. Il
Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice o, in assenza
di entrambi, dal membro anziano.
6°. E’ convocato con avviso scritto o
telematico non meno di 10 giorni prima della riunione ogni qual volta il
Presidente o chi in sua vece lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un
terzo dei suoi componenti. In difetto di convocazione, è egualmente valida la
riunione a cui partecipano tutti i consiglieri di persona o per delega scritta
ad un altro componente. Non si può avere più di una delega. La seduta è validamente costituita con la presenza della
maggioranza dei suoi membri ed è deliberante con il voto favorevole della
maggioranza degli intervenuti. In caso di parità tra favorevoli e contrari,
prevale il voto del Presidente.
7°. Il Segretario è nominato dal Presidente e
congiuntamente sottoscrivono il verbale della seduta, numerato progressivamente
e conservato nel Registro dei verbali.
8°. Il Presidente può altresì nominare
annualmente, tra i consiglieri, un Tesoriere dell’Associazione con cui
condividere e rispondere al Consiglio ed all’Assemblea della corretta gestione
economica e patrimoniale. Questi tiene
la contabilità dell’esercizio in corso e prepara il bilancio da sottoporre al
Consiglio e all’Assemblea.
ART. 10
Il Presidente
1°. Il Presidente, eletto all’inizio della
prima seduta del nuovo Consiglio convocato dal membro anziano, normalmente dura in carica 3 anni, ma la
funzione può essere svolta a rotazione annuale previo accordo tra i
consiglieri.
2°. Ha il compito di presiedere il Consiglio
nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno, il luogo, la data
e l’ora delle riunioni, coordina l’attività dell’Associazione assumendo
iniziative sulle varie questioni riguardanti l’ordinaria amministrazione.
3°. E’ il legale rappresentante dell’Associazione presso
le istituzioni, di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni
spettano al Vice. In caso di dimissioni, spetta a questi convocare entro 10 giorni
il Consiglio per l’elezione del nuovo Presidente.
4°. Egli vigila sull’esecuzione delle delibere
del Consiglio e dell’Assemblea e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri
chiedendo, nell’adunanza successiva dell’organo interessato, la ratifica dei
provvedimenti adottati.
ART. 11
Il Collegio dei Revisori dei conti
1°. E’ un organo facoltativo. Laddove nominato,
ha funzioni di controllo. I suoi membri, 3 effettivi e 2 supplenti, designati
dall’Assemblea anche tra i non soci ma non tra i consiglieri, nominano un
Presidente e restano in carica 3 anni.
2°. Il Collegio controlla l’amministrazione
dell’Associazione, verifica la corrispondenza del bilancio alle scritture
contabili, predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio
consuntivo, vigila sul rispetto dello Statuto, partecipa alle sedute del
Consiglio e dell’Assemblea senza diritto di voto.
ART. 12
Gratuità delle cariche
Tutte le cariche associative sono ricoperte a
titolo gratuito.
ART. 13
Arbitrato
Qualsiasi controversia in tema di rapporti
associativi che insorgesse tra i soci, o tra questi e un organo
dell’Associazione, è rimessa al giudizio di un Arbitro che giudica equamente e senza
formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. Egli è designato
di comune accordo tra le parti contendenti ma, in mancanza di un accordo entro
30 giorni, la nomina va chiesta al Presidente del Tribunale di Brescia.
ART. 14
Scioglimento dell’Associazione
In caso di scioglimento dell’Associazione, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 3° comma 3, il Patrimonio è devoluto ad altre
Organizzazioni di volontariato operanti in identico settore, previo delibera
dell’Assemblea, formalmente valida se presa con il voto unanime dei soci
fondatori e quello favorevole di almeno tre quarti dei soci successivamente
aderenti e presenti alla seduta straordinaria.
ART. 15
Rinvio cautelativo
Per quanto non espressamente riportato in questo
Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme vigenti in materia,
sia statali che regionali e comunali.
ART. 16
Approvazione e modifica dello Statuto
1°. Lo Statuto è l’atto fondante
l’Associazione, nulla può esser fatto in contrasto a quanto dispone.
2°. Nessuna delibera degli organi associativi è
valida se viola quanto espresso nello Statuto.
3°. Ogni modifica del testo deve essere
discussa in Assemblea e, per essere approvata, richiede l’unanimità dei soci
fondatori e almeno tre quarti dei soci successivamente aderenti
all’Associazione e presenti alla seduta straordinaria.
4°. Il testo integrale dello Statuto, redatto
in 10 fogli, con il relativo logo, è
approvato all’unanimità dai soci fondatori, la cui identità è documentata dalle
allegate fotocopie della C. I. e la cui firma è apposta in calce, a Borgosatollo, in
data 30 Gennaio 2017.
MIGLIORATI RACHELE……………………………………………………………..
MUZZOLINI ANDREA………………………………………………………………..
PORTESI GIOVANNI…………………………………………………………………..
SCALVINI FABIANA…………………………………………………………………….
BORGOSATOLLO, 30 Gennaio 2017